Deducibilità integrale con tetto

Il 10 Maggio 2017, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge contenente “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

La legge in esame interviene sulla deducibilità delle spese di formazione, modificando, il comma 5 dell’articolo 54 del TUIR.
La disciplina previgente prevedeva una parziale deducibilità (50% del loro ammontare) delle spese sostenute dal professionista per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.
La novella legislativa, invece, stabilisce l’integrale deducibilità delle spese di formazione (nel limite annuo, comunque, di 10mila euro).

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